Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 30/03/1942 n. 318

Art. 81 Nei casi previsti dagli artt. 1286, terzo comma e 1287, terzo comma, del codice, l’istanza per la fissazione del termine entro il quale deve essere fatta la scelta e quella per la scelta della prestazione da parte del giudice si propongono, se non vi e giudizio pendente, davanti l’autorità giudiziaria del luo go in cui la prestazione deve eseguirsi, osservate le disposizioni previste rispettivamente dagli artt. 749 e 750 Cod. Proc. Civ.

Art. 82 L’istanza per la nomina del terzo nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 1473 del codice, qualora non vi sia giudizio in corso, si propone con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui deve eseguirsi la consegna della cosa a norma dell’art. 1510 del codice. Il ricorso deve essere notificato alle altre parti interessate e al terzo. Il presidente del tribunale provvede con decreto; contro di questo è ammesso reclamo al primo presidente della corte di appello entro dieci giorni dalla notificazione. La nomina deve cadere normalmente su persona esperta iscritta in albi o elenchi o ruoli istituiti a norma di legge.

Art. 83 Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma dell’art. 1515 del codice, o alle operazioni di compra a norma del successivo

art. 1516 (2797):

1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse;

2) i mediatori in merci iscritti presso (i consigli provinciali delle corporazioni (Ora Camere di Commercio), per le merci e le derrate. La vendita all’incanto deve essere annunziata con le forme di una pubblicità commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita. Il verbale d’incanto è depositato nella cancelleria della pretura del luogo in cui si è proceduto alla vendita. Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono essere documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio esemplare, uno dei quali e consegnato alla parte richiedente e l’altro, vistato da questa, e conservato dalla persona che ha eseguito l’incarico. Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa approvata, è stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l’incarico e stato eseguito.

Art. 84 Il contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine per prezzo superiore a lire trentamila, deve essere iscritto, agli effetti previsti dal secondo comma dell’art. 1524 del codice, nel registro istituito presso la cancelleria del SEZIONE V Disposizione relative al libro V

Art. 85-91 (abrogati)

Art. 92 La sentenza che nomina l’amministratore incaricato di assumere la gestione dell’impresa priva l’imprenditore, dalla sua data, dell’amministrazione dell’impresa nei limiti dei poteri conferiti all’amministratore giudiziario (Cod. Civ. 2091-2). Salvo che la sentenza disponga diversamente, l’amministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del presidente della magistratura del lavoro. Entro i limiti dei poteri conferitigli l’amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative alla gestione dell’impresa. Se, trattandosi di società, sono conferiti all’amministratore per determinati atti anche i poteri dell’assemblea, le relative deliberazioni non sono efficaci senza l’approvazione del presidente della magistratura del lavoro. Il compenso dell’amministratore è determinato dal presidente della magistratura del lavoro all’atto della nomina o successivamente.

Art. 93 L’amministratore giudiziario è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Art. 94 L’amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza i doveri del proprio ufficio e può essere revocato dalla magistratura del lavoro con decreto in ogni tempo su richiesta del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse. L’amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell’impresa, il conto della gestio- ne. L’avvenuto deposito e comunicato immediatamente all’imprenditore. Il presidente del tribunale con decreto fissa l’udienza, in termine non inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le parti possono presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per la procedura. Non sono ammes se contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione nei limiti dei poteri conferiti all’amministratore. Si applicano le disposizioni degli artt. 263, secondo comma, e seguenti Cod. Proc. Civ.

Art. 95 Quando le leggi (o le norme corporative) non dispongono, l’appartenenza alla categoria d’impiegato o di operaio (Cod. Civ. 2095) è determinata dal Rdl 13 novembre 1924 n. 1825, convertito nella L. 18 marzo 1926 n. 562.

Art. 96 L’imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell’assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui e stato assunto (Cod. Civ. 2103) Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell’ambito di ciascuna delle categorie indicate nell’art. 2095 del codice, possono essere stabilite e raggruppate per gradi secondo la loro importanza nell’ordinamento dell’impresa. Il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire che, nel caso di divergenza tra l’imprenditore e il prestatore di lavoro circa l’assegnazione della qualifica, l’accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione della qualifica venga fatto da un collegio costituito da un funzionario dell’ispettorato corporativo (Ora ispettorato del Lavoro) che presiede, e da un delegato di ciascuna delle associazioni (professionali) che rappresentano le categorie interessate. Sui fatti rilevanti per la determinazione della qualifica che hanno formato oggetto dell’accertamento compiuto con tali forme, non sono ammesse nuove indagini o prove, salvo che l’accertamento sia viziato da errore manifesto.

Art. 97 Nel caso previsto dall’art. 2106 del codice, ai prestatori di lavoro addetti alle imprese esercitate da enti pubblici inquadrati sindacalmente, le sanzioni disciplinari stabilite nei regolamenti emanati dagli enti medesimi si applicano solo in quanto compatibili con le particolari disposizioni dei contratti collettivi a cui gli enti sono soggetti.

Art. 98 Nei rapporti d’impiego inerenti all’esercizio dell’impresa, in mancanza (di norme corporative o) di usi più favorevoli, per quanto concerne il trattamento

Art. 99 Le disposizioni relative all’istituzione del registro delle imprese previsto dall’art. 2188 del codice saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica. Tale decreto stabilirà altresì la data di attuazione del registro delle imprese, nonché le condizioni per l’iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento.

Art. 100 Fino all’attuazione del registro delle imprese gli atti di autorizzazione alla continuazione dell’esercizio di una impresa commerciale nell’interesse di un minore o di un interdetto (Cod. Civ. 320, 424), gli atti di autorizzazione all’esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato (Cod. Civ. 397, 425), i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni stesse, le procure institorie, le nomine di procuratori (Cod. Civ. 2206, 2209) nonché gli atti e i fatti relativi alle società, per i quali il codice stabilisce l’iscrizione nel registro delle imprese, sono soggetti alla iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale secondo le modalità stabilite dalle leggi anteriori. Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per l’iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal codice. Fino all’attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un’attività commerciale, salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo. Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma dell’art. 2556 e dell’art. 2559 del codice. Fino all’attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso l’ufficio del registro delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale. Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del tribunale a un giudice da lui delegato.

Art. 101 bis Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.

Art. 101 ter Ai fini della pubblicità prescritta dagli artt. 2506 e 2507 Cod. Civ. la società richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli estremi della pubblicità attuata nello Stato ove è situata la sede principale. Dell’avvenuto deposito dei documenti deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni a responsabilità limitata.

Art. 101 quater Le società soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente alla Comunità economica europea, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato più sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare la pubblicità dell’atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci nell’Ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie depositando negli altri l’attestazione dell’eseguita pubblicità.

Art. 102 Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina dei sindaci delle società saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica. Fino all’entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriori.

Art. 103 I provvedimenti del tribunale previsti dall’art. 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro e questo non sia istituito, alla cancelleria del tribunale per l’iscrizione nel registro delle società. L’amministratore giudiziario, nominato dal tribunale a norma dell’art. 2409 del codice, e scelto possibilmente fra gli iscritti (nel ruolo degli amministratori giudiziari) . A lui si applicano gli artt. 92, 93 e 94 di queste disposizioni, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro rispettivamente quelli del tribunale e del presidente del tribunale.

Art. 104 Il presidente del tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall’art. 2417 del codice, deve sentire gli amministratori delle società. Le funzioni di rappresentante degli obbligazionisti possono essere attribuite alle società fiduciarie.

Art. 105 La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative (Cod. Civ. 2540) è regolata dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa delle società, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.

Art. 106 Le norme degli artt. 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell’art. 2543, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti artt. 92 e 94, primo comma, l’autorità governativa che ha nominato il commissario.

Art. 107 Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni del capo II del titolo VI del libro V del codice (2546 e seguenti) si applicano in quanto compatibili con le leggi medesime.

Art. 108 Fino all’attuazione del registro delle imprese l’iscrizione dei contratti di consorzio prevista dall’art. 2612 del codice deve essere eseguita nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio, e pubblicata nel foglio degli annunzi legali. Per le modalità dell’iscrizione si osservano le norme stabilite per le società, in quanto applicabili. Al commissario governativo, nominato dall’autorità governativa in sostituzione degli organi del consorzio a norma dell’art. 2619 del codice, si applica l’art. 106 di queste disposizioni.

 

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